Art. 1
In vigore dal 3 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 57, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale.
L'art. 67, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale.
L'art. 68, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale.
L'art. 97, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli insegnamenti di rieducazione funzionale e riabilitazione e di terapia fisica mutano rispettivamente la denominazione in quella di rieducazione funzionale dell'apparato locomotore e di terapia fisica e riabilitazione.
Art. 320, il primo comma dell'art. 320, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla scuola vengono ammessi i laureati in fisica, matematica, matematica e fisica, astronomia, chimica e ingegneria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 119
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-28;986#art-1