Art. 1

In vigore dal 28 apr 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 418 - il secondo comma relativo al numero massimo di posti disponibili nella scuola diretta a fini speciali per ortottiste è abrogato e sostituito dal seguente: Il numero di posti disponibile annualmente è stabilito nella misura di dodici. Possono essere ammessi al secondo anno di corso anche le allieve provenienti da altre scuole per ortottiste che abbiano superato gli esami del primo anno. L'art. 426, relativo alle tasse e soprattasse, è abrogato e sostituito dal seguente: Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue: 1° Anno: tassa di iscrizione..................................... L. 18.000 contributo.............................................. L. 25.000 soprattasse esami....................................... L. 7.000 ------ L. 50.000 2° Anno: tasse di iscrizione..................................... L. 18.000 contributi.............................................. L. 25.000 soprattasse esami....................................... L. 7.000 soprattasse esame diploma............................... L. 3.000 ------ L. 53.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1977 Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 305
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo