Art. 1
In vigore dal 22 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 19, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che l'insegnamento di contabilità di Stato muta la denominazione in quella di ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
L'art. 57, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli istituti di clinica ostetrica e ginecologica e di patologia ostetrica e ginecologica mutano rispettivamente la denominazione in quella di clinica ostetrica e ginecologica I e di clinica ostetrica e ginecologica II.
Dopo l'art. 126, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme sul tirocinio pratico per il corso di laurea in medicina veterinaria:
Art. 127. - Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, di clinica ostetrica, di ispezione e controllo delle derrate alimentari e delle materie a carattere zootecnico (zootecnia I, zootecnia II e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere completati da un tirocinio pratico, della durata complessiva di almeno sei mesi, da compiersi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria o presso istituti zooprofilattici sperimentali o presso civili macelli o altri enti od uffici pubblici riconosciuti idonei dalla facoltà.
Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno indipendentemente dall'esame di laurea e deve essere completato prima che il laureato si presenti a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 128. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto il seguente:
istituto di clinica chirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 67
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-28;1009#art-1