Art. 1
In vigore dal 6 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 17 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI - GULLOTTI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 19
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-13;990#art-1