Art. 1
In vigore dal 18 gen 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1963, n. 1372, con il quale - tra gli altri - è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1976, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna, è trasferito all'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 72
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-12;878#art-1