Art. 1
In vigore dal 21 dic 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87; quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico
L' del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, è così modificato:
"Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 26
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-02;785#art-1