Art. 2

In vigore dal 3 feb 1977
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno iniziare e compiersi è stabilito anch'esso in anni 5 e anni 10, sempre a far tempo dalla data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1976 LEONE LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976 Registro n. 33 Difesa, foglio n. 330
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-02;918#art-2

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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' di immobili della Marina militare siti in comune di Sessa Aurunca. — Testo vigente | Portale Normativo