Art. 1

In vigore dal 24 nov 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto l'art. 121 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976; Visto l' della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato; Visto l'art. 40 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, il quale articolo dispone che gli oneri derivanti dalle temporanee agevolazioni tariffarie in materia di servizi telefonici, valutati in lire 500 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976 e che alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento della somma corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste della ripetuta Azienda; Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800 milioni depositate in conto corrente presso la tesoreria centrale; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la tesoreria centrale, la somma di L. 500.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1976, all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 40 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-19;736#art-1

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