Art. 1
In vigore dal 25 nov 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari;
Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria e del senato accademico dell'Università degli studi di Bari;
Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria e del senato accademico dell'Università degli studi di Bologna;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1976, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari, è trasferito all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria della Università degli studi di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 15
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-03;741#art-1