Art. 1
In vigore dal 15 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, n. 1025;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto istituto, tenutasi in data 24 aprile 1974;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione dell'ultimo comma dell'art. 20 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: "Il consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per i singoli atti o categorie di atti deleghe speciali anche in materia di concessione di crediti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1976
LEONE
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-03;673#art-1