Art. 1
In vigore dal 19 set 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma;
Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Parma;
Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, è trasferito all'istituto di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 109
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-03;618#art-1