Art. 1
In vigore dal 14 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;
Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma aumentandone il numero di due unità;
Rilevate che i due posti necessari possono essere reperiti dall'organico dei magistrati in servizio presso il tribunale di Mondovì e la pretura di Borgo San Lorenzo;
Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 18 dicembre 1975 e 21 maggio 1976;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella A, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella A allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.
Le tabelle C e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle B e C allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1976
LEONE
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 19
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-31;670#art-1