Titolo II
Art. 13 ter
In vigore dal 4 nov 1997
1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell' e dall', comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-13-ter