Art. 1
In vigore dal 18 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1028, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli;
Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli, adottate rispettivamente il 9 dicembre 1975 e 1 marzo 1976;
Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato in quanto l'insegnamento è privo di collaboratori di qualsiasi ordine e grado (dall'esercitatore all'assistente);
Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia della filosofia II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della filosofia medioevale della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1028;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica dei posti di assistenti di ruolo della predetta facoltà;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1028, è attribuito alla cattedra di storia della filosofia II della stessa facoltà ed Università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 66
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-22;1002#art-1