Art. 1

In vigore dal 8 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255, e le successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Credito fondiario S.p.a. in data 29 aprile 1975; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 10.000.000.000 assegnata dal Credito fondiario S.p.a.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1976 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-15;662#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario S.p.a., in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo