Art. 1

In vigore dal 25 nov 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta la opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1149, relativo alla creazione degli istituti presso la facoltà di medicina e chirurgia, in quanto non è stato indicato chiaramente a quale delle due facoltà di medicina e chirurgia appartengono gli istituti costituiti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 131 (ex 124), relativo alla creazione degli istituti annessi alle facoltà di medicina e chirurgia, è rettificato nel modo seguente: Art. 131 - all'elenco degli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: 1) istituto di anatomia umana normale; 2) istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni; 3) istituto di fisiologia umana; 4) istituto di patologia generale; 5) istituto di chimica biologica; 6) istituto di microbiologia; 7) istituto di farmacologia; 8) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica; 9) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 10) istituto di anatomia e istologia patologica; 11) istituto di clinica otorinolaringoiatrica; 12) istituto di clinica medica generale e terapia medica; 13) istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; 14) istituto di clinica pediatrica; 15) istituto di clinica ostetrica e ginecologica; 16) istituto di igiene; 17) istituto di medicina legale e delle assicurazioni; 18) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; 19) istituto di clinica dermosifilopatica; 20) istituto di clinica oculistica; 21) istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica; 22) istituto di radiologia; 23) istituto di puericultura; 24) istituto di semeiotica medica; 25) istituto di tisiologia; 26) istituto di clinica delle malattie infettive; 27) istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali; 28) istituto di medicina del lavoro; 29) istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore; 30) istituto di psicologia; 31) istituto di semeiotica chirurgica; 32) istituto di anatomia topografica; 33) istituto di chirurgia pediatrica; 34) istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico; 35) istituto di chirurgia d'urgenza; 36) istituto di chirurgia sperimentale; 37) istituto di istituzioni di patologia generale; 38) istituto di anestesiologia e rianimazione; 39) istituto di gerontologia e geriatria; 40) istituto di neurochirurgia; 41) istituto di istologia e embriologia generale; 42) istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Inoltre, dopo l'art. 146, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia. Art. 147. - Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti: 1) istituto di clinica medica; 2) istituto di patologia medica; 3) istituto di clinica chirurgica; 4) istituto di patologia chirurgica; 5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica; 6) istituto di patologia generale; 7) istituto di fisiologia umana; 8) istituto di anatomia patologica; 9) istituto di clinica ortopedica; 10) istituto di clinica oculistica; 11) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; 12) istituto di farmacologia; 13) istituto di chimica biologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-13;739#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo