Art. 1
In vigore dal 14 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, e successive modificazioni, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;
Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei magistrati addetti al tribunale per i minorenni di Catania e alla procura della Repubblica presso detto tribunale aumentandone il numero di una unità ciascuno;
Constatato che i due posti necessari possono essere reperiti dall'organico dei magistrati in servizio, rispettivamente, nel tribunale di Palermo e nella pretura di Venezia;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 giugno 1976;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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La tabella A, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, e successive variazioni, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella A allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-06;518#art-1