Art. 1

In vigore dal 14 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, e successive modificazioni, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali; Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei magistrati addetti al tribunale per i minorenni di Catania e alla procura della Repubblica presso detto tribunale aumentandone il numero di una unità ciascuno; Constatato che i due posti necessari possono essere reperiti dall'organico dei magistrati in servizio, rispettivamente, nel tribunale di Palermo e nella pretura di Venezia; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 giugno 1976; Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: . La tabella A, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, e successive variazioni, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella A allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-06;518#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo