Art. 1

In vigore dal 14 nov 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: fisiopatologia ostetrica e ginecologica. Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti: organizzazione del cantiere; storia dell'architettura; teoria delle strutture; impianti tecnici per l'edilizia; macchine speciali; macchine di sollevamento e trasporto; generatori di vapore; progetti di macchine; metodi matematici per l'ingegneria; calcolo numerico; sistemi operativi; tecniche della programmazione; fisica dello stato solido; tecnica del freddo; acustica applicata ed illuminotecnica; reti logiche; controllo di processi; antenne e propagazione; sintesi di reti lineari; ingegneria dei materiali; tecnologia dei materiali polimerici; trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto; tecnica del traffico; regime e protezione dei litorali; geologia applicata; fotogrammetria; urbanistica. Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di: corrosione e protezione dei materiali metallici; idrogeologia applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-30;725#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo