Art. 1
In vigore dal 11 set 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Monfalcone con la istituzione di una corporazione di piloti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
È istituita una corporazione di piloti nel porto di Monfalcone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1976
LEONE
GIOIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 57
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-28;585#art-1