Art. 1
In vigore dal 11 set 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con cui, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di virologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;
Visto il telegramma n. 27 del 30 marzo 1976, con cui il rettore dell'Università degli studi di Roma comunica che detto posto è vacante dall'assegnazione;
Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione alla cattedra sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, alla cattedra di virologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma è recuperato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-25;584#art-1