RegolamentoTitolo IV

Art. 74

Abrogato

Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dello stabilimento o arsenale

In vigore dal 1 gen 2007
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 FEBBRAIO 2006, N. 167

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;1077#art-r-74

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Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dello stabilimento o arsenale (Art. 74 Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale.) — Testo vigente | Portale Normativo