Art. 1

In vigore dal 9 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 11 dell'accordo predetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1976 LEONE MORO - RUMOR - GIOIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 22
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-29;992#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo