Art. 3
In vigore dal 15 feb 1977
I piloti già in servizio, compresi quelli che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, possono restare iscritti fino al sessantacinquesimo anno di età; per fruire di tale beneficio dovrà essere presentata al capo del compartimento una apposita dichiarazione la quale, per i piloti che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, sarà prodotta non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.
Per i piloti in servizio che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età, la dichiarazione dovrà essere presentata entro i novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno di età.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - GIOIA - FORLANI - MARTINELLI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-29;952#art-3