Art. 1
In vigore dal 6 nov 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
chimica dei composti eterociclici;
biologia molecolare;
chimica terapeutica;
chimica analitica clinica.
Dallo stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di idrologia.
Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
chimica dei composti eterociclici;
biologia molecolare;
chimica terapeutica;
chimica analitica clinica;
biopolimeri;
chimica analitica.
Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:
prodotti dietetici;
prodotti cosmetici.
Nello stesso articolo gli insegnamenti fondamentali di chimica organica I e chimica organica II perdono gli asterischi.
Inoltre, l'ultimo comma è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: "quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 166
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-25;710#art-1