Art. 3

In vigore dal 28 set 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 121
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Art. 3 Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Hamilton (Canada) e istituzione di un vice consolato di 1ª categoria nella medesima localita'. — Testo vigente | Portale Normativo