Art. 1
In vigore dal 27 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
immunoematologia;
tossicologia industriale;
puericultura prenatale;
endocrinologia ginecologica;
gastroenterologia;
diabetologia;
epidemiologia;
nefrologia di interesse chirurgico;
malattie del ricambio.
Art. 51 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
istituto policattedra di nutrizione ed endocrinologia;
istituto policattedra di produzioni animali.
Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
frutticoltura industriale;
miglioramento genetico delle piante arboree.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di viticoltura passa da semestrale ad annuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 38
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-25;548#art-1