Art. 1

In vigore dal 28 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 90 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia è aggiunto il seguente: istituto policattedra di scienze farmacologiche. L'art. 187, relativo alle tasse e soprattasse della scuola per i tecnici di istituti medico-biologici, è soppresso e sostituito dal seguente: tassa di iscrizione......... L. 50.000 soprattassa di esame......... L. 7.000 tassa di ammissione all'esame di diploma............. L. 10.000 tassa erariale di diploma....... L. 6.000 tassa di diploma........... L. 5.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 46
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-25;473#art-1

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