Art. 2

In vigore dal 20 lug 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1976 LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 32
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