Art. 3

In vigore dal 6 ott 1976
Al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, recante nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, è aggiunta la seguente lettera: "f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente". Il terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dal seguente: "La richiesta dell'operazione di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto riguarda l'operazione di cui alle lettere d) ed f), anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e pervenuto ai detti uffici pagatori". L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dai seguenti: "In caso di titoli estinguibili con le modalità di cui alla lettera d) ed f), le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione sono firmate dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore. Per i titoli di spesa estinguibili per il tramite degli uffici postali non sono ammesse le forme agevolative previste dalle lettere a), b), c) ed e)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;656#art-3

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