Art. 4

In vigore dal 6 ago 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 aprile 1976 LEONE RUMOR Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 77
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