Art. 1
In vigore dal 20 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto del 5 marzo 1973, n. 284, e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 19 giugno 1975;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.500.000.000, assegnata dalla Cassa di risparmio di Gorizia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1976
LEONE
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 27
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-08;449#art-1