Art. 1

In vigore dal 3 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1974, con il quale è stata approvata la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti; Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 39, lettera b), della medesima tariffa nella parte che prevede la determinazione degli onorari per la formazione del bilancio, sul totale dei ricavi lordi superante la somma di 10 miliardi, riducendo allo 0,05 per mille la percentuale attualmente fissata nello 0,5 per mille; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Decreta: Articolo unico All'art. 39, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936, le parole: "per il di più oltre a lire 10.000.000.000... lo 0,5 per mille", sono sostituite con le parole: "per il di più oltre L. 10.000.000.000... lo 0,05 per mille". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1976 LEONE BONIFACIO - DONAT-CATTIN - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 64
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Art. 1 Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. — Testo vigente | Portale Normativo