Art. 1
In vigore dal 30 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 febbraio 1965, n. 135;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di note fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, effettuato in Roma il 5-10 febbraio 1972, ai fini dell'ammissione dell'Istituto Fraunhofer di Capri al godimento delle esenzioni doganali e tributarie di cui agli scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1976
LEONE
MORO - RUMOR - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 48
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;703#art-1