Art. 1

In vigore dal 30 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 15 febbraio 1965, n. 135; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di note fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, effettuato in Roma il 5-10 febbraio 1972, ai fini dell'ammissione dell'Istituto Fraunhofer di Capri al godimento delle esenzioni doganali e tributarie di cui agli scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1976 LEONE MORO - RUMOR - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 48
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;703#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania effettuato in Roma il 5-10 febbraio 1972, ai fini dell'ammissione dello Istituto Fraunhofer di Capri al godimento delle esenzioni doganali e tributarie di cui agli scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961. — Testo vigente | Portale Normativo