Art. 1
In vigore dal 15 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano;
Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 3 agosto 1928, n. 1889: 1 dicembre 1932, n. 1598; 21 gennaio 1935, n. 168; 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 nonché i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941, 25 maggio 1966, n. 522 e 30 agosto 1970, n. 712, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 14 novembre 1974, n. 689, della camera di commercio di Milano con la quale è stata, tra l'altro, proposta una modifica dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori viene stabilita nella seguente misura:
1) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 200 per milione;
2) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, L. 100 per milione.
Per le nuove ammissioni a quotazioni è prevista la esenzione per il primo anno, la riduzione del 50% per il secondo anno e la riduzione del 25% per i due anni successivi.
Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1976
LEONE
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;672#art-1