Art. 1

In vigore dal 18 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1976 LEONE MORO - RUMOR - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;448#art-1

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Art. 1 Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo