Art. 1

In vigore dal 17 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione;. Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 8, all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia dall'Uruguay di animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1976 LEONE MORO - RUMOR - DE MITA - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;446#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo veterinario tra l'Italia e l'Uruguay per l'importazione in Italia di animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973. — Testo vigente | Portale Normativo