Art. 1
In vigore dal 17 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 8, all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia dall'Uruguay di animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1976
LEONE
MORO - RUMOR - DE MITA - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;446#art-1