Art. 1
In vigore dal 1 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 507, relativo alla esecuzione dello scambio di note effettuato a Roma il 12 novembre 1954-26 gennaio 1955 tra Italia e Stati Uniti d'America per sostituire l'art. 9 dell'accordo sugli aeromobili civili, i brevetti dei piloti e i certificati per aeromobili importati come merci, concluso a Washington il 13-14 ottobre 1931;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per i trasporti;
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, agli scambi di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di certificazioni di navigabilità per prodotti aeromobili civili, effettuati a Roma il 30 giugno-3 agosto 1973 e l'8-15 luglio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1976
LEONE
MORO - RUMOR - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 51
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-13;416#art-1