Art. 1
In vigore dal 6 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 107, foglio n. 83, con il quale è stato assegnato, tra l'altro, per modifica di statuto, un posto di assistente di ruolo all'insegnamento di misure meccaniche della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;
Vista la rettorale del 14 luglio 1975, n. 25007, da cui risulta che i suindicati posti di assistente ordinario sono vacanti da più di tre anni;
Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura dei posti nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione dei posti alle cattedre sopracitate;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è recuperato e, contestualmente, assegnato alla cattedra di chirurgia toracica della stessa facoltà e della stessa Università.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-10;429#art-1