Art. 1
In vigore dal 14 apr 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Roma;
Ravvisata la necessità di eliminare dalla tabella relativa alla delimitazione del collegio uninominale di Roma I le parole: "la prima sezione", a causa della variazione del numero distintivo delle sezioni elettorali;
Considerato che l'eliminazione delle parole sopraindicate non comporta alcuna alterazione nella struttura del collegio uninominale di Roma I, che resta pertanto confermato nella sua attuale delimitazione;
Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico
La descrizione della circoscrizione del collegio uninominale di Roma I per la elezione del consiglio provinciale di Roma, è modificata come segue:
1 - COLLEGIO DI ROMA I
Capoluogo: Roma
(Tribunale di Roma)
Comprende le seguenti zone del comune di Roma:
Rioni: Colonna, Trevi, Monti, Celio, Ripa, Pigna, Campitelli, S.
Angelo, S. Eustachio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1976
LEONE
COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 33
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;59#art-1