Art. 1

In vigore dal 31 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 29 del regolamento di sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636; Vista la legge 18 ottobre 1973, n. 645, concernente la modifica dell'art. 119 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288 è sostituito come segue: "1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di età". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1976 LEONE MORO - GULLOTTI GIOIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 52
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-03;479#art-1

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Art. 1 Modificazione all'art. 29 del regolamento di sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Elevazione dei limiti di eta' per gli esami di idoneita' allo imbarco dei medici di bordo — Testo vigente | Portale Normativo