Art. 1
In vigore dal 13 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta l'opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 753, in relazione alla richiesta del rettore dell'Università di Trieste del 9 dicembre 1975;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 61 deve essere rettificato nel senso che gli insegnamenti di storia della filosofia medioevale, filosofia della scienza, pedagogia comparata, psicologia pedagogica e auxologia devono essere soppressi e inclusi nell'art. 62 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-22;512#art-1