Art. 1
In vigore dal 14 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sulla revisione generale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai nel territorio della Repubblica;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla circoscrizione territoriale dei distretti notarili;
Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, sulla riunione dei distretti notarili e sull'aggregazione di comuni agli effetti dell'assistenza notarile;
Vista la legge 1 marzo 1968, n. 172, sulla istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli;
Visti i pareri dei consigli notarili e delle corti di appello sulla revisione generale anzidetta;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
Il numero e la residenza dei notai nei comuni della Repubblica italiana sono determinati in conformità della tabella annessa al presente decreto, la quale, firmata dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, sostituisce la corrispondente tabella annessa al decreto presidenziale 24 aprile 1965, n. 697.
Nella stessa tabella vengono determinati altresì i distretti notarili riuniti ed il rispettivo capoluogo, nonché i comuni aggregati, agli effetti della assistenza notarile, ad altri comuni sedi di notaio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1976
LEONE
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 14
Storico versioni
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