Art. 1
In vigore dal 12 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 28 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 28 novembre 1923, n. 2440, le spese da farsi in economia da parte del Ministero della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della marina mercantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1976
LEONE
MORO - GIOIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-12;664#art-1