Art. 1

In vigore dal 20 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145; Sentite le associazioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della suindicata legge, ai sensi dell'art. 66 della legge stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo I nonché quelle relative agli articoli 46, 60 e 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976 LEONE MORO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 44
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Art. 1 Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. — Testo vigente | Portale Normativo