Art. 1
In vigore dal 20 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145;
Sentite le associazioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della suindicata legge, ai sensi dell'art. 66 della legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo I nonché quelle relative agli articoli 46, 60 e 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976
LEONE
MORO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 44
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;32#art-1