Art. 1

In vigore dal 20 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduta il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria; Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosette unità; Considerato che con decreto presidenziale in data 29 settembre 1975, in corso di registrazione, si è provveduto ad assegnare uno di detti posti di tecnico laureato e che, con altro decreto presidenziale, in data 30 ottobre 1975, in corso di registrazione, si è provveduto, altresì ad assegnare ulteriormente altri otto posti di tecnico laureato; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare quattro dei residui novantotto posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari; Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Quattro dei novantotto posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA Numero dei posti Facolta di lettere e filosofia: Istituto e dipartimento delle arti (per la cattedra di storia dell'architettura)............... 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di medicina veterinaria: Istituto di istologia generale e speciale........... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: Istituto di seconda clinica ostetrica e gine- cologica............................................ 1 Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di mineralogia e petrografia (per la cattedra di petrografia regionale)............... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, loglio n. 41
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-23;985#art-1

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Art. 1 Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso istituti universitari. — Testo vigente | Portale Normativo