Art. 2
In vigore dal 31 dic 1975
Nelle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è inserito il seguente art. 27-bis:
"Art. 27-bis. - Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi è tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalità.
Si applica, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il criterio di cui all', secondo e terzo comma, del codice penale."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-23;690#art-2