Art. 1
In vigore dal 8 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note per la modifica dell'intesa del 26 settembre 1967 tra l'Italia e l'Australia concernente l'emigrazione assistita, effettuato a Roma il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1975
LEONE
MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 15
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-11;997#art-1