Art. 1

In vigore dal 8 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note per la modifica dell'intesa del 26 settembre 1967 tra l'Italia e l'Australia concernente l'emigrazione assistita, effettuato a Roma il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1975 LEONE MORO - RUMOR - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 15
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-11;997#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione allo scambio di note per la modifica dell'intesa del 26 settembre 1967 tra l'Italia e l'Australia concernente l'emigrazione assistita, effettuato a Roma il 14 febbraio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo