Art. 1

In vigore dal 25 lug 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 5 novembre 1975 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e di programmi radiofonici in lingua ladina, nella provincia di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ORLANDO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 52

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 15 luglio 1985, n. 206 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/1985, n. 173), "dichiara, in ordine allo stesso ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri, e conseguentemente annulla il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, che approva la detta convenzione".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-09;860#art-1

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Art. 1 Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e radiofonica in ladino per la provincia di Bolzano. — Testo vigente | Portale Normativo