Art. 1

In vigore dal 4 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 5 novembre 1975 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo 9 chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1975 LEONE MORO - COLOMBO ORLANDO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 51
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-09;859#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi. — Testo vigente | Portale Normativo