Art. 1

In vigore dal 2 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la difesa; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extraatmosferico, firmato a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 7 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1975 LEONE MORO - RUMOR - GUI - FORLANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 88
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-05;965#art-1

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